Art. 13.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;

          b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

          a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

          b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

      2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;

 

Pag. 66

          c) all'articolo 349 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;

              2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.
      4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

          d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;

          e) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

      «Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto,

 

Pag. 67

non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.
      3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
      5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
      6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

          a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

          b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

          c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha

 

Pag. 68

indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

          d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

          f) all'articolo 420-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

              2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;

              3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;

              4) al comma 3, le parole: «la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;

              5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;

              6) al comma 7, le parole: «dichiarativa della contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza», e le parole: «contumace o» sono soppresse;

              7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
      7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;

          g) l'articolo 420-quinquies è abrogato;

 

Pag. 69

          h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
      2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.
      3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
      4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

          a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

          b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

          c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia

 

Pag. 70

volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

      5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
      6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

          a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

          b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

          c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

      7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
      8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
      9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

      Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

 

Pag. 71

Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
      3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
      4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
      5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
      6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

          a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

          b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

          c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

          d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

      Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per

 

Pag. 72

ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
      2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
      4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
      5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
      6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
      7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

      Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza

 

Pag. 73

dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
      2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
      3. Si applica l'articolo 484-bis, com- ma 8»;

          i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

      «Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;

          l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

      «Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.
      2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;

          m) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

 

Pag. 74

          n) all'articolo 511 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»;

              2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;

          o) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

          p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

          q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

          r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;

          s) gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.

 

Pag. 75